MATERNITA'

MATERNITA' OBBLIGATORIA (congedo di maternità)

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza (normalmente 2 mesi prima e 3 dopo la data presunta del parto). Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Le lavoratrici autonome (artigiane,commercianti e coltivatrici dirette) non sono tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, pur potendo beneficiare dell’indennità.
Nel caso in cui si manifestino problemi di gestazione e/o la lavoratrice madre sia adibita ad un lavoro che possa comprometterne la salute (lavoro a rischio), è possibile richiedere l’astensione anticipata (da autorizzare da parte dell’Asl o della Dtl).
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
La domanda telematica va inoltrata entro la fine del settimo mese di gravidanza, anche in caso di flessibilità, ossia qualora la lavoratrice madre voglia posticipare la data di inizio del congedo, previo parere del medico.

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

  1. Documento identità
  2. Codice fiscale
  3. Certificato TELEMATICO di gravidanza che attesti la data presunta del parto
  4. Dichiarazione del medico aziendale in caso di richiesta di flessibilità del congedo
  5. Ultima busta paga
  6. Autorizzazione rilasciata dalla DTL o dall’AUSL in caso di precedente astensione anticipata

MATERNITA' FACOLTATIVA (congedo parentale)

E' un periodo di assenza dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere; non spetta ai disoccupati o sospesi e ai lavoratori domestici.
Può essere continuativo, frazionato e ora anche fruito in modalità oraria, e va richiesto entro il compimento dei 12 anni di vita del figlio, per un periodo complessivo tra i genitori non superiore a 10 mesi (11 mesi se il padre si astiene almeno per 3 mesi). Per la lavoratrice madre, questo congedo segue quello di maternità, mentre il lavoratore padre può beneficiarne sin dal giorno successivo al parto. Il congedo è indennizzabile al 30% fino ai 6 anni del bambino. La domanda va inviata telematicamente all’Inps prima dell’inizio del congedo, mentre al datore di lavoro almeno 5 giorni prima dell’astensione (2 giorni se su base oraria).

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

  1. Documento identità
  2. Codice fiscale
  3. Dati altro genitore e figlio
  4. Ultima busta paga di entrambi i genitori
  5. Date dei periodi eventualmente già fruiti
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